Manuale del combattente

Manuale del combattente

Estratto dal Manuale del Combattente
(Edizione del 1986. Testo modificato, con variante apportata, approvato dallo S.M.E. nel 1995)

Comportamento del militare in guerra

Generalità

Le regole e le norme di comportamento in caso di conflitto armato sono contenute:

  • nelle civilissime leggi e nei regolamenti nazionali (legge di guerra, codice penale militare di guerra, Costituzione della Repubblica, legge sulle norme di principio, regolamento di disciplina, ecc.);
  • nelle Convenzioni internazionali riguardanti i conflitti armati che, essendo state ratificate dall’Italia, fanno parte integrante delle leggi dello Stato (Convenzioni dell’Aja del 1899, Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977, Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo del 1950, Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, ecc.) o che sono state recepite dalle leggi dello Stato (Convenzioni dell’ Aja del 1907).
    L’Italia in campo mondiale ha altissime tradizioni per quanto riguarda il corretto comportamento in guerra del soldato italiano, che ha sempre brillato per umanità e civiltà.

Il decalogo del combattente

Comportati da soldato disciplinato. La disobbedienza alle leggi di guerra macchia la tua unità e te stesso e crea sofferenze inutili che, lungi dall’ attenuare la volontà di battersi del nemico, lo spingono alla vendetta.

  • Combatti solo i tuoi nemici e gli obiettivi militari.
  • Non procurare distruzioni maggiori di quelle che richiede l’assolvimento del compito.
  • Non combattere più il nemico che si arrende o che è fuori combattimento. Raccoglilo, disarmalo e consegnalo al tuo superiore. Rispetta e proteggi i naufraghi del mare e dell’aria.
  • Tratta con umanità tutti i civili ed i nemici che si trovano in tuo potere.
  • Raccogli e cura i feriti ed i malati amici, nemici e civili al termine dell’azione o, durante l’azione, solo se te lo ordina il tuo Comandante.
  • Non prendere ostaggi e non fare mai atti di vendetta.
  • Rispetta le persone ed i beni muniti dei simboli della Croce Rossa, della protezione dei beni culturali, della protezione civile e la bandiera bianca del parlamentare.
  • Non rubare nè saccheggiare e rispetta le proprietà ed i beni di tutti.
  • Informa il tuo superiore di qualunque atto di ostilità.

Segni distintivi internazionali relativi al personale ed ai luoghi protetti.

È proibito compiere atti di ostilità contro personale, formazioni ed installazioni munite dei seguenti simboli (a meno di legittima reazione contro atti di offesa).

Prigionieri di guerra

  • Il militare è tenuto a combattere fino all’estremo delle sue forze ed a lottare con tutti i suoi mezzi per non cadere nelle mani del nemico.

Il legittimo combattente di uno Stato belligerante, caduto in potere del nemico:

  • ha diritto al trattamento di prigioniero di guerra previsto dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e dal I Protocollo aggiuntivo del 1977;
  • è tenuto a dichiarare soltanto il proprio NOME, COGNOME, GRADO e NUMERO DI MATRICO-LA. Tali dati sono contenuti anche nel piastrino di riconoscimento che è tenuto a portare addosso.

Per convenzione internazionale, nel campo di prigionia, dove sarà alloggiato, dovrà essere esposto, in lingua italiana, il testo della Convenzione internazionale che lo riguarda, perchè sia edotto dei propri diritti e dei propri doveri.
Potrà essere visitato durante la prigionia da membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di altre organizzazioni di soccorso

  • Lo Statuto di prigioniero di guerra compete solo al combattente legittimo. Qualora una unità catturi combattenti nemici, che abbiano compiuto atti di ostilità contro personale nazionale, di caratteristiche dubbie (civili armati, civili frammischiati con militari, ecc.) deve trattarli ugualmente con umanità e curarli se feriti o ammalati. Tuttavia tali prigionieri vanno sgomberati a parte, separati dagli altri, e devono essere accompagnati da un rapporto di cattura da redigere a cura dell’unità catturante, che metta il giudice militare italiano in condizione di stabilire lo statuto da attribuire agli stessi.

I crimini di guerra

  • Le leggi italiane prevedono per i crimini di guerra la responsabilità individuale, che coinvolge sia chi ordina sia chi esegue un crimine. Per le norme di principio ed il conseguente regolamento di disciplina, “il militare al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori“.

I principali crimini di guerra previsti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali sono i seguenti:

  • l’omicidio volontario e qualunque attentato alla integrità fisica o psichica delle persone che si trovino in potere del belligerante;
  • il genocidio;
  • i maltrattamenti e le deportazioni per costringere la popolazione civile dei territori occupati a eseguire lavori forzati;
  • l’omicidio volontario e maltrattamenti di prigionieri di guerra e naufraghi del mare e dell’aria;
  • la presa di ostaggi;
  • il saccheggio di beni pubblici o privati;
  • la distruzione senza motivo di abitati e le devastazioni non giustificate dalla necessità militare.

Sono considerati crimini di guerra anche le infrazioni gravi alle Convenzioni internazionali ed ai Protocolli aggiuntivi alle stesse, tra le quali meritano di essere citati:

  • gli attacchi ad unità sanitarie e a zone sanitarie e di sicurezza che devono essere in ogni tempo rispettate e protette;
  • la violazione delle garanzie fondamentali di rispetto e tutela della persona umana e del diritto della stessa ad un giudizio regolare ed imparziale per gli atti commessi in relazione alla guerra; 
  • gli attacchi indiscriminati contro: popolazione e beni civili, beni culturali, località non difese e zone smilitarizzate;
  • gli attacchi contro persone fuori combattimento;
  • l’uso perfido ed indebito dei simboli di protezione internazionale;
  • i trasferimenti e le deportazioni di popolazionicivili;
  • gli attacchi all’ambiente naturale ed alle installazioni che racchiudano forze pericolose;
  • i ritardi ingiustificati nel rimpatrio di prigionieri di guerra;
  • la pratica dell’apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che offendono la dignità della persona umana.

I crimini di guerra sono imprescrittibili; sono puniti dal codice penale militare di guerra ed è stabilita la cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone che se ne rendono colpevoli.